AVVISO DI PUBBLICAZIONE MODELLO OPZIONE BANCA ORE

 

A TUTTI I DIPENDENTI

Si informa che, ai sensi dell’art. 11 del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 31/07/2018, è stata istituita la banca ore per l’accantonamento degli straordinari in un conto individuale. Per chi volesse aderire, si pubblica modello di richiesta da consegnare all’ufficio personale entro il 30 Novembre 2018.

Si riporta il testo integrale dell’articolo:

“Art. 11 – Banca delle ore (art. 20 ccnl)

La banca delle ore ha la finalità di migliorare l’efficienza dell’orario lavorativo e di valorizzare il tempo di vita del lavoratore, creando un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata.

Il dipendente che aderisce ha la possibilità, tenuto conto del sistema multiperiodale, di capitalizzare le ore supplementari e/o straordinarie effettuate, per poi spenderle sotto forma di permessi in misura pari al turno antimeridiano o pomeridiano previsto per il lavoratore (per i part-time massimo metà delle ore giornaliere previste) o riposi compensativi di massimo un giorno, compatibilmente alle esigenze di servizio.

  1. Campo di applicazione, stipula e recesso

La banca delle ore si applica a tutti i dipendenti inquadrati dalla categoria A alla D, che non abbiano una retribuzione annua omnicomprensiva.

L’adesione alla banca delle ore è annuale – a partire dal 1 gennaio e con scadenza 31 dicembre – ed avviene su richiesta, previa compilazione e invio all’Amministrazione del Personale dell’apposito modulo, entro il 30 novembre dell’anno precedente. La banca ore alla scadenza s’intende rinnovata automaticamente, salvo recesso che dovrà essere formalizzato entro il 30 novembre di ogni anno.

L’immissione delle ore sul conto inizierà con cadenza mensile a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Il dipendente che aderisce alla banca delle ore dovrà azzerare il monte ore – a credito o a debito – precedentemente maturato, prima dell’inizio dell’apertura del conto individuale sulla banca delle ore.

In ogni caso, il recupero del credito maturato dovrà avvenire entro un anno dalla disdetta.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ore potranno essere fruite come riposi compensativi anche nel periodo di preavviso – compatibilmente con le esigenze organizzative – ovvero retribuite e riconosciute con le competenze di fine rapporto.

  1. Conto individuale per lavoratore

A ciascun lavoratore che aderisce alla banca delle ore viene intestato un conto individuale con la possibilità di immettere o prelevare ore dal conto, a seconda delle necessità personali e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il credito o il debito di ore verrà evidenziato mensilmente in busta paga.

  1. Immissioni nel conto

In caso di adesione tutte le ore supplementari e/o straordinarie confluiranno sul conto aperto presso la banca delle ore.

Nella banca delle ore potranno essere accreditate o mandate in pagamento come straordinario solo frazioni di ora pari a 30 minuti o suoi multipli.

Il limite massimo di ore che possono essere accantonate sul proprio conto è pari a 180 all’anno.

Le ore accantonate resteranno a disposizione per essere utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione; le ore non utilizzate dopo tale periodo saranno retribuite.

  1. Prelevamento dal conto mediante permessi orari o riposi compensativi

Il dipendente potrà decidere se usufruire delle ore accantonate in banca ore con un permesso orario che non dovrà superare la durata del turno antimeridiano o pomeridiano previsto per il lavoratore (per i part-time massimo metà delle ore giornaliere previste), oppure, con riposi compensativi di una giornata.

Per i permessi orari, il limite minimo di prelevamento è fissato in 1 ora o suoi multipli.

Per i riposi compensativi il limite è fissato in massimo una giornata.

II recupero delle eccedenze orarie non deve in alcun modo pregiudicare la funzionalità del servizio.

Le richieste per poter usufruire dei permessi orari dovranno essere presentate con un anticipo di 3 giorni, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla SANITASERVICE.

L’amministrazione potrà differire il periodo concordato per il permesso del dipendente in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale nel Presidio/servizio di appartenenza, o a seguito di aumenti di flussi di attività.

Resta inteso che non saranno concessi riposi compensativi di un giorno intero al personale che ha ferie maturate e non godute risalenti all’anno precedente a quello in cui avviene la richiesta.

Inoltre, non sarà concesso unire i riposi compensativi alle ferie estive.

Nel caso in cui il lavoratore non ha potuto usufruire delle ore accantonate per esigenze di servizio, le stesse dovranno essere corrisposte quali ore di lavoro straordinario entro ogni quadrimestre (aprile, agosto e dicembre).

  1. Disposizioni varie

Nei confronti dei lavoratori che non aderiranno alla banca delle ore, rimane fermo quanto previsto dall’art. 59 del ccnl.

  1. Norme finali e consultive

La banca delle ore viene introdotta in via sperimentale con decorrenza 01 gennaio 2019; nel periodo iniziale verrà monitorato il suo andamento e verranno individuate eventuali modalità integrative al fine di favorirne l’utilizzo.

L’Istituto fornirà successive informazioni sull’applicazione della banca delle ore ai soggetti di cui all’art. 77 del ccnl.”

 

Scarica qui il documento: